Nel mondo delle costruzioni e delle ristrutturazioni civili e industriali, la questione delle detrazioni fiscali è sempre di grande rilevanza. Recentemente, un’importante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria ha confermato una notizia positiva per chi decide di investire nel recupero abitativo del sottotetto. In particolare, le spese sostenute per la riqualificazione di questi spazi a fini abitativi sono ora riconosciute come pienamente detraibili dall’IRPEF.
Detrazioni per recupero sottotetto a fini abitativi: cosa dice la legge
Con una sentenza emessa nel mese di febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria della regione Lombardia ha stabilito che i lavori di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione di un sottotetto in una zona abitabile possono beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali previste per altre tipologie di ristrutturazione edilizia. Questo perché tale intervento è classificato, appunto, come “ristrutturazione edilizia” dall’articolo 64 della legge regionale della Lombardia 12/2005.
In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria ha sottolineato che questa detrazione è strettamente legata alla legislazione sulla transizione ecologica, la quale mira a promuovere il riutilizzo “urbanistico e ambientale” degli edifici già esistenti, con l’obiettivo di ridurre il consumo del suolo e migliorare l’efficienza energetica e le caratteristiche costruttive degli immobili.
Quando si ha diritto alla detrazione fiscale per il recupero del sottotetto?
In un caso recente, un’unità immobiliare è stata completamente recuperata da un sottotetto preesistente. L’intervento ha comportato modifiche significative alle falde e alla linea di gronda del tetto per assicurare un’altezza conforme a quanto previsto dalla disciplina urbanistico-edilizia per garantire l’abitabilità dei locali.
Il contribuente aveva dichiarato in detrazione le spese sostenute per il recupero del sottotetto, ma il Fisco ha inizialmente considerato l’intervento come “demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente”, ovvero una nuova costruzione, intervento non compreso tra le spese detraibili.
Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l’innalzamento dell’altezza dei locali non abbia determinato ‘nuovi volumi di superficie abitabile’, inserendo l’operazione del contesto della ristrutturazione edilizia e permettendo al contribuente di usufruire della detrazione fiscale prevista per questa tipologia di interventi.
La tesi è stata confermata anche in appello: l’acquisto di un immobile, completamente recuperato da un sottotetto da parte di un’impresa costruttrice, consente al privato acquirente di beneficiare della detrazione fiscale forfettaria. Questa agevolazione è prevista dall’art. 16 bis, comma 3, del d.P.R. 917/1986 (TUIR) e dall’art. 63 della L.R. n. 12/2005. Non è necessario fornire ulteriore documentazione sulle spese sostenute, ad eccezione del titolo abilitativo e dell’atto pubblico di acquisto, che includono tutti i riferimenti necessari per calcolare la detrazione.
In conclusione, per poter beneficiare della detrazione fiscale, è fondamentale che l’intervento sia qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.
La detrazione fiscale spettante è pari al 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, applicata su una frazione del 50%. Questa viene suddivisa in quote costanti distribuite su un periodo di dieci anni.
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